文件:Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg

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描述

Crowned flag of the Kingdom of Italy (1861-1946), alternative to Flag of Italy (without crown). Use: State flag and naval ensign. In a governmental or a military context, the crowned version was always used (as State flag and naval ensign).

  • Ensign of the Regio Esercito (Italian Army since 1861 until 1946)
  • Naval ensign of the Regia Marina (Italian Navy since 17 March 1861 until 1946)
来源
Regio decreto 1º gennaio 1890
[...]
Art. 43

Le Corone della Reale famiglia hanno tutte la cxxx stessa base d'un cerchio d'oro coi margini cordonati, fregiato con otto grossi zaffiri (cinque visibili) attorniati ciascuno da dodici gemme cioè: quattro diamanti alternati con altrettanti rubini ed altrettanti smeraldi: i zaffiri sono divisi da otto nodi di Savoia (quattro visibili) d 'oro a sbalzo. Il cerchio è sormontato da quattro foglie d'acanto d'oro (tre visibili) caricate, in cuore, d'una perla; separate da quattro crocette di Savoia (due visibili) smaltate di rosa e ripiene di bianco, pomate con quattro perle ed accostate, ciascuna, da due perle collocate sopra una piccola punta; il tutto movente dal margine superiore del cerchio.

Art. 44

Il Re usa due corone; quella Reale di Savoia e quella Reale d'Italia

Art. 45

La Corona Reale di Savoia è chiusa da otto vette d'oro (cinque visibili) moventi dalle foglie e dalle crocette, riunite, con doppia curvatura, sulla sommità, fregiate all'esterno da grosse perle decrescenti dal centro, e sostenenti un globo d'oro cerchiato, cimato come Capo e Generale Gran Maestro dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, da una crocetta d'oro, trifogliata, movente dalla sommità del globo.

[...]

http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1669

Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923

Norme per l'uso della bandiera nazionale

convertito in
legge n. 2264 del 24 dicembre 1925
Art. unico

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1

La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.

Art. 2

Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 3

Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura.

Art. 4

Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 5

In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 6

Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Art. 7

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000.

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